Statuto dell'associazione
Articolo 1
Costituzione, denominazione e sede
- È costituita l’Associazione denominata “Limen Sarrabus Gerrei”. L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117.
- La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o nei registri operanti medio tempore.
- L’Associazione ha sede legale a Villaputzu (SU) in via San Giorgio 41.
- L’Associazione opera prevalentemente nel territorio del Sarrabus-Gerrei e nelle aree limitrofe.
- L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2
Finalità e attività dell’Associazione
- L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare: promuovere la cultura, le risorse e la coesione sociale del Sarrabus-Gerrei. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
- organizzare convegni, mostre, presentazioni, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali, laboratori didattici e creativi;
- organizzare incontri tra gli associati in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa e editoriale lecita e aderente agli scopi dell'Associazione;
- fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri associati;
- produrre filmati, fotografie o altro materiale multimediale mediante l'utilizzo di UAV (droni), macchine fotografiche e altre apparecchiature di registrazione audiovisiva in aderenza agli scopi dell'Associazione e alle normative vigenti;
- pubblicazione di contenuti multimediali informativi sulle principali risorse online (social network, siti);
- pubblicare per gli associati riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video;
- organizzare attività di sensibilizzazione ambientale e di pulizia di spiagge, aree naturali, siti archeologici e qualsiasi altro luogo pubblico o privato previa autorizzazione dei soggetti competenti;
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
- L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
- Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.
Articolo 3
Patrimonio
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi di bilancio, e dalle seguenti attività:
- dalle quote associative annualmente stabilite e/o dai contributi straordinari degli associati;
- da contributi volontari pubblici o privati, lasciti, donazioni;
- da attività di raccolta fondi;
- da rimborsi da convenzioni;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.
- Fermo restando che l’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla prevista quota annua, è comunque facoltà degli associati elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di eventuali particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
- La presentazione di spese straordinarie viene proposta dal Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea.
- Le quote associative e le elargizioni di cui al comma 1 del presente articolo, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione stessa, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.
Articolo 4
Bilancio di esercizio e sociale
- L’esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.
- Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone all’Assemblea per l’approvazione rispettivamente entro 90 giorni dal termine dell’esercizio.
- Il servizio di cassa dell’Associazione verrà tenuto sia mediante conto corrente bancario o postale, sia mediante cassa fisica.
- Ogni operazione dovrà essere annotata su apposito registro vidimato dal Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea dei soci entro 90 giorni dal termine dell’esercizio per la definitiva approvazione.
Articolo 5
Associati
- Il numero dei associati dell’Associazione è illimitato. Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche o le associazioni (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale) che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- Ai sensi del comma 2 dell’art. 32-35 del Codice del Terzo Settore, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni.
Articolo 6
Criteri di ammissione ed esclusione degli associati
- Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione, sono stati ammessi con deliberazione di tale organo, versano ogni anno l’eventuale quota associativa, approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.
- La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’Associazione stessa.
- Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
- Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio.
- L’eventuale rigetto dell’istanza deve essere sempre motivato e prontamente comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata al Presidente dell’Associazione.
- Non sono ammessi soci temporanei.
- Non possono essere accettati nuovi associati nei 90 giorni precedenti la chiusura dell’esercizio sociale, salvo il numero dei soci sia meno di 7 per cui vi sia necessità di riportare l’Associazione ai sensi dell’art. 35 del Codice del Terzo Settore.
- L’associato ammesso ha diritto alla tessera sociale. La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. La tessera viene rilasciata in formato digitale, e in forma fisica su richiesta dell’associato.
- La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Le dimissioni da associato devono essere presentate al Consiglio Direttivo in qualsiasi forma, purché idonea a tenerne traccia. L’esclusione di un associato viene deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi. L’esclusione viene deliberata nei confronti dell’associato che:
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione, in particolare quando questi rechi fastidio agli altri associati con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.
- In ogni caso l’associato sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato al patrimonio dell'Associazione e ad ogni altro socio.
- L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro associati.
- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
- L’associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione, salvo diversa disposizione da parte degli organi dell’Associazione.
Articolo 7
Diritti degli associati
- Ogni associato ha diritto di voto, purché non si trovi in conflitto di interessi con l’Associazione (art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile) e ad eccezione delle seguenti casistiche in cui è necessario che l’associato sia iscritto nel libro associati da almeno tre mesi:
- approvazione e modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- elezione degli organi amministrativi dell’Associazione;
- Ogni associato, purché di maggiore età e iscritto nel libro associati da almeno tre mesi, ha il diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo ed entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità:
- con accesso autorizzato al cloud dell’Associazione;
- fisicamente presso la sede sociale.
- Ogni associato ha diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, ad usufruire delle attrezzature e di ogni altra prestazione gratuita o riservata agli associati offerta dall’Associazione.
Articolo 8
Organi dell’Associazione
- Gli Organi dell'Associazione sono:
- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Tesoriere;
- Segretario.
Articolo 9
Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 7 consiglieri scelti tra gli associati, rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
- Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli associati che determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
- Il consigliere viene considerato decaduto prima della scadenza del mandato in caso di morte, dimissioni o nel caso questi non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. Il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre soci, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.
- La convocazione avviene per iscritto, in forma elettronica/telematica, con almeno 3 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della riunione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Non potranno essere discusse proposte non iscritte all’ordine del giorno a meno che la maggioranza dei membri non ne dichiari l’urgenza, chiedendo l’immediata trattazione. - Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:
- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo. In apertura di ogni riunione il Segretario assume le funzioni di verbalizzazione; in sua assenza, viene nominato tra i presenti un soggetto verbalizzante.
- Il Consiglio è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale con le relative relazioni da sottoporre all’Assemblea;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- stabilisce le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art.2 c. 4 del presente Statuto;
- approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;
- propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 2 c. 2 del presente Statuto.
- delibera sulle liti attive e passive;
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione viene proposta alla prima Assemblea utile. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dal Presidente, devono essere trascritti nel Libro Verbali e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
Articolo 10
Assemblea degli associati
- L'Assemblea degli associati viene convocata dal Presidente o su delibera del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un terzo degli associati.
- La convocazione avviene per iscritto, in forma elettronica/telematica, con almeno cinque giorni di anticipo per l’Assemblea ordinaria e dieci giorni di anticipo per quella straordinaria; essa deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della riunione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano di persona o per delega almeno i tre quarti degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare. In apertura di ogni riunione il Segretario assume le funzioni di verbalizzazione; in sua assenza, viene nominato tra i presenti un soggetto verbalizzante. Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti.
- L’Assemblea degli associati si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:
- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
- Normalmente l’Assemblea vota per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente può scegliere due scrutatori tra i presenti.
- Per l’elezione delle cariche sociali, l’Assemblea dovrà essere convocata almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
- Quorum previsti:
In sede “ordinaria”: Salvo ove diversamente previsto, l’assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’Assemblea in sede ordinaria va convocata obbligatoriamente almeno una volta l’anno per deliberare sul bilancio di esercizio e sul rinnovo del Consiglio Direttivo.
In sede “straordinaria”: Salvo ove diversamente previsto, l’assemblea straordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. - Sia in sede ordinaria che in sede straordinaria le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto di chi presiede.
Articolo 11
Compiti dell’Assemblea
- All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede “ordinaria”:- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- deliberare sulle modificazioni del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.
- Delle riunioni assembleari viene redatto verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto.
- Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati in forma scritta.
Articolo 12
Il Presidente
- Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.
- Egli può compiere tutti gli atti occorrenti per il funzionamento dell’Associazione non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini sociali. In particolare:
- sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta, compie gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione;
- in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo e adottare i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la notifica del suo operato: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
- convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e quindi all’Assemblea degli associati, corredando detta documentazione da idonee relazioni.
- Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne per iscritto tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo, competente ad esprimersi a maggioranza circa l’accettazione o meno. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo l’ufficiale nomina del subentrante da parte del Consiglio Direttivo. Pertanto, sino ad avvenuto avvicendamento e conseguente regolare consegna a mani del subentrato di tutta la documentazione sociale nonché di un rendiconto delle operazioni economico-finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza, il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze di ordinaria amministrazione.
Articolo 13
Il Segretario
- Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro verbali dell’Assemblea, delle sedute del Consiglio Direttivo, nonché del registro degli aderenti all’Associazione.
Articolo 14
Il Tesoriere
- Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonee relazioni contabili.
Articolo 15
Disposizioni generali
- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.
